A chi è rivolto

a tutti i cittadini che intendono comunicare l'inizio dei lavori asseverati

Come fare

Cosa serve

CILA - Comunicazione d’inizio attività asseverata -

Trattasi di una licenza edilizia a tutti gli effetti, anche se l’atto stesso, che assume l’efficacia del titolo abilitante, non è rilasciato dal dirigente incaricato, ma viene presentato direttamente al Comune.

  • Possibilità di richiedere autonomamente gli atti di assenso necessari, PRIMA della presentazione della CILA. È fatta salva la possibilità, per l’interessato, di richiedere autonomamente atti di assenso alle amministrazioni competenti e, una volta ottenuti, allegarne copia alla CILA da presentare al Comune.
  • Possibilità di richiedere che il Comune acquisisca gli atti necessari, CONTESTUALMENTE alla presentazione della CILA. L’interessato per le autorizzazioni comunque denominate che non è possibile autocertificare, al momento della presentazione , rivolge richiesta allo Sportello unico affinché provveda ad acquisirle direttamente, anche tramite la Conferenza dei servizi, nel rispetto dei tempi previsti dalla legge.
  • Anche in questo caso l’inizio dei lavori può avvenire solo dopo l’acquisizione degli atti stessi.

CILA - Autocertificazione da allegare -

Con le autocertificazioni, attestazioni o asseverazioni, allegate, è possibile sostituire pareri di organi o enti, in altre parole l’esecuzione di verifiche preventive, salvo i casi di esclusione e i riscontri successivi degli stessi enti o da parte dell’amministrazione.

CILA - Documentazione esclusa dall’autocertificazione.

La normativa esclude dall’autocertificazione:

  • L’autorizzazione, nulla osta, assensi vari, concernenti l’assetto idrogeologico, i vincoli ambientali, paesaggistici o culturali.
  • Gli atti rilasciati dalle amministrazioni preposte alla difesa nazionale, alla sicurezza, ecc.
  • L’autorizzazione sismica, (o il deposito del progetto, o dichiarazione) prevista dalla normativa, riguardo alle opere , in conformità alla normativa regionale.
  • Le autorizzazioni, nulla osta imposte dalla normativa comunitaria.

Tempi e scadenze

Il testo unico dell’edilizia non parla della validità.

Gli altri titoli abilitativi decadono dopo tre anni, (escluse alcune regioni: Valle D’Aosta validità: SCIA, anni uno, ed Umbria, anni quattro).

Poiché non è possibile applicare il principio dell’assimilazione in via estensiva con le altre licenze edilizie, per stabilire il periodo di validità del titolo dal momento della presentazione, è necessario che la regione [3] (con legge) o l’amministrazione comunale stabilisca (con ordinanza, delibera, o modifica al regolamento edilizio) la durata dell’atto (che normalmente è di tre anni) e la sanzione pecuniaria prevista in caso d’inosservanza.

La mancata previsione della validità del titolo non consente ovviamente l’accertamento sanzionatorio riguardante l’efficacia dell’atto.

Contatti

Ultimo aggiornamento: 23-11-2023

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