Istanza voltura rimborso tributi deceduto

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Istanza voltura rimborso tributi deceduto


A chi è rivolto

È solidalmente obbligato al pagamento dell’imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità

Come fare

Chiunque ritiene di essere destinatario di un provvedimento illegittimo o infondato relativo all’applicazione dell’imposta può chiedere il riesame del provvedimento stesso in autotutela con relativo annullamento totale o parziale.

Per vizi di legittimità si intende, principalmente, un errore di persona, un evidente errore logico o di calcolo, una doppia imposizione, la sussistenza di requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolati, un errore materiale del contribuente, ecc.. (art. 2 del D.M. 11 febbraio 1997, n. 37 – G.U. n. 53 del 5 marzo 1997).

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazioni tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Cosa serve

Il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l’ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal comune e messo a disposizione degli interessati.

La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.

La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta. La pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Contatti

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Ultimo aggiornamento: 23-11-2023

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