A chi è rivolto

La tassa è dovuta al comune dal titolare dell’atto di concessione o di autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio

Come fare

Per le occupazioni permanenti la denuncia va presentata entro 30 giorni dalla data del rilascio della concessione e, comunque, entro il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima. Entro gli stessi termini deve essere effettuato il versamento della tassa dovuta per l’intero anno di rilascio della concessione.

Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi entro il termine previsto per le occupazioni medesime.

Cosa serve

La richiesta di riesame va prodotta all’ufficio tributi. Non è rilevante il tempo trascorso dall’atto impositivo.

Gli atti che possono essere annullati in via di autotutela sono:

  • avvisi di accertamento per omessa o infedele dichiarazione ovvero per omessi o insufficienti versamenti;
  • atti di irrogazione delle sanzioni tributarie;
  • atti di diniego di agevolazione tributarie, di diniego di rimborsi, ecc..

Contatti

Allegati

Denuncia di occupazione permanente

Tipo: modulo    Formato: pdf

Denuncia di cessazione dell'occupazione

Tipo: modulo    Formato: pdf

Richiesta di riesame in autotutela

Tipo: modulo    Formato: pdf

Comunicazione di ravvedimento operoso

Tipo: modulo    Formato: docx

Ultimo aggiornamento: 23-11-2023

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