Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l’autorità competente verifica la completezza della stessa e della documentazione allegata. Qualora queste risultino incomplete, l’autorità competente ovvero, nel caso di impianti di competenza statale, la Commissione di cui all’art. 8-bis potrà chiedere apposite integrazioni, indicando un termine non inferiore a trenta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso i termini del procedimento si intendono sospesi fino alla presentazione della documentazione integrativa. Qualora entro il termine indicato il proponente non depositi la documentazione completa degli elementi mancanti, l’istanza si intende ritirata. È fatta salva la facoltà per il proponente di richiedere una proroga del termine per la presentazione della documentazione integrativa in ragione della complessità della documentazione da presentare.
L’autorizzazione integrata ambientale è valevole per cinque anni a partire dalla data di rilascio dell’autorizzazione e, pertanto, il gestore invia all’autorità competente una domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente un aggiornamento delle informazioni previste per il rilascio dell’autorizzazione.
Nell’ambito della Conferenza dei servizi, l’autorità competente può richiedere integrazioni alla documentazione, anche al fine di valutare la applicabilità di specifiche misure alternative o aggiuntive, indicando il termine massimo non superiore a novanta giorni per la presentazione della documentazione integrativa. In tal caso, il termine in cui la conferenza deve pronunciarsi (60 giorni) resta sospeso fino alla presentazione della documentazione integrativa. Salvo quanto diversamente concordato, la Conferenza dei servizi deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine, fissato dall’autorità competente, per la presentazione delle osservazioni. L’autorità competente esprime le proprie determinazioni sulla domanda di autorizzazione integrata ambientale comunque entro centocinquanta giorni dalla presentazione della domanda, ovvero, nel caso in cui siano state richieste documentazione integrative, duecentodieci giorni dalla presentazione della domanda.